IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 449, della legge  n.  232  del
2016 disciplinante le modalita' di riparto del Fondo di  solidarieta'
comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che ha, tra l'altro, aggiunto al comma 449 dell'art. 1 della legge n.
232 del 2016 la lettera d-quinquies; 
  Vista la lettera d-quinquies del comma 449 dell'art. 1 della  legge
n. 232 del 2016, che prevede che il Fondo di solidarieta' comunale e'
destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021,  a  254.923.000
euro  per  l'anno  2022,  a  299.923.000  euro  per  l'anno  2023,  a
345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025,
a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a  501.923.000  euro  per  l'anno
2027, a 559.923.000 euro per l'anno  2028,  a  618.923.000  euro  per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2030,
quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e  allo  sviluppo
dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata  dai
comuni delle regioni a statuto ordinario; 
  Visto il secondo periodo della predetta  lettera  d-quinquies,  che
dispone che le risorse ivi previste sono ripartite in proporzione del
rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard  calcolato
per la funzione  «Servizi  sociali»  e  approvato  dalla  Commissione
tecnica per  i  fabbisogni  standard,  demandando  ad  uno  specifico
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 30 giugno 2021 con riferimento  all'anno  2021  e  successivamente
entro  il  31  marzo  dell'anno  di  riferimento,   sulla   base   di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la determinazione  degli  obiettivi
di servizio e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  per  definire  il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse  da  destinare
al finanziamento e allo sviluppo dei  servizi  sociali.  In  caso  di
mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si prevede
che il decreto di cui al  periodo  precedente  puo'  essere  comunque
emanato; 
  Visto il quarto periodo  della  ripetuta  lettera  d-quinquies  del
comma 449, che prevede che le somme che, a seguito  del  monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare  il
livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi  di  servizio
di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul  Fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo
2021 recante  criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di
solidarieta' comunale 2021, con il quale e' stato effettuato anche il
riparto del predetto importo di euro 215.923.000 per l'anno 2021; 
  Vista l'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica  per
i  fabbisogni  standard  con  il  supporto  di  esperti  del  settore
conclusasi  con  la  predisposizione  della  nota   tecnica   recante
«Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per la definizione
del livello dei servizi offerto, in base al  comma  792  dell'art.  1
della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della
stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard  del  16  giugno
2021; 
  Vista l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  del
22 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli obiettivi di servizio di ciascun  comune  per  l'anno  2021,
sulla base della  nota  tecnica  recante  «Obiettivi  di  servizio  e
modalita' di monitoraggio per la definizione del livello dei  servizi
offerto, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178  del  30
dicembre  2020»  approvata  nella  seduta  della  stessa  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021,  che  fa  parte
integrante del presente decreto, sono stabiliti in base al valore del
fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I
comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una  spesa  per  la  funzione
sociale, al  netto  del  servizio  di  asili  nido,  almeno  pari  al
fabbisogno  standard  monetario  approvato  dalla  CTFS  e  riportato
nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse  aggiuntive
effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli
enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nella relativa scheda
di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti  per
le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa.  Gli
enti  con  una  spesa  inferiore  al  fabbisogno  standard  monetario
indicano  anche  il  livello  di  spesa  aggiuntivo  e  il   relativo
incremento dei servizi  sociali  offerti  sulla  base  delle  diverse
opzioni indicate nella predetta scheda di  monitoraggio  e  riassunte
nel paragrafo «Quadro 3)  Obiettivi  di  servizio  -  Rendicontazione
risorse  aggiuntive»  della  nota  tecnica   allegata   al   presente
provvedimento. 
  2. La scheda  di  monitoraggio,  corredata  dalle  istruzioni  alla
compilazione, sara' pubblicata, entro il 31 luglio 2021, a cura della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard in conformita'  con  le
disposizioni di cui al presente decreto,  unitamente  ad  un  sistema
telematico assistito con precompilazione delle  informazioni  di  cui
all'allegato alla nota tecnica. 
  3.  Il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  servizio  deve   essere
certificato attraverso la compilazione della scheda  di  monitoraggio
di cui al  comma  2,  integrata  dalla  relazione  ivi  prevista,  da
allegare al rendiconto annuale dell'ente  e  da  trasmettere  a  SOSE
S.p.a.  entro  il  31  maggio  2022,  in   modalita'   esclusivamente
telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio puo'  essere
certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la
comunicazione  dell'avvenuto  trasferimento  delle   maggiori   somme
assegnate all'ambito  territoriale  sociale  di  appartenenza,  sotto
forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi  sociali
di ambito. 
  4. In caso di accertato  mancato  raggiungimento,  in  tutto  o  in
parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della
comunicazione  di  cui  al  comma  3,  con  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione  tecnica
per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie  locali,  sono  individuati  i  comuni  e  le  somme  da
recuperare a valere sul Fondo di solidarieta' comunale attribuito  ai
medesimi comuni per l'anno seguente a quello  di  riferimento  o,  in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'  di  cui  ai
commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 
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